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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Regolamento esami di stato

 

Articolo 1 - Esami di abilitazione

1. Agli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell’ordinamento previgente alla riforma di cui all’articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia. 

 2. L’esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.