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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Regolamento esami di stato

 

Articolo 2 - Tirocinio

1. Alla prova scritta di cui all’articolo 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517,  nonchè presso l’ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell’articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

 2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.

 3. Il tirocinio di cui al comma 1 è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonchè con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle università che assicurano ai laureati l’accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario conforme ai criteri indicati dalla commissione nazionale di cui all’articolo 4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l’università e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre università.

 4. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato. La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all’articolo 4 e comporta l’attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo.

 5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non è ammesso alla prova scritta, salva la possibilità di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l’ammissione alla sessione immediatamente successiva.