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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Regolamento esami di stato

 

Articolo 3 - Sedi della prova scritta e nomina delle Commissioni presso l'Università

1. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie individuate con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Presso ciascuna sede, con decreto del rettore, è nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell’espletamento delle prove d’esame, ivi compresa l’identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonchè la vigilanza e la verbalizzazione. Tale commissione non ha compiti valutativi, ed espleta altresì le operazioni di cui all’articolo 5; essa è costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti della facoltà di medicina e due medici indicati dall’ordine dei medici chirurghi della provincia ove ha sede l’ateneo. Con lo stesso decreto il rettore nomina il presidente della commissione ed il responsabile del procedimento, e definisce le modalità di funzionamento della commissione.

 2. La prova scritta di cui al presente decreto è organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.