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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Regolamento esami di stato

 

Articolo 5 - Valutazione delle prove e voto finale

1. La commissione di cui all’articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.

 2. Il rettore dell’università presso cui si svolgono gli esami cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università che hanno loro rilasciate le lauree.