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lunedì 10 giugno 2019
 
 

Regolamento esami di stato

 

Articolo 7 - Abrogazioni e disapplicazioni

1. Sono abrogate le disposizioni di cui all’articolo 8, comma primo, lettera c), e all’articolo 24 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

 2. Non si applicano agli esami di Stato disciplinati dal presente decreto le disposizioni di cui all’articolo 2, quarto e quinto comma, all’articolo 7 ad eccezione dell’ottavo comma, all’articolo 8, secondo, terzo, quarto e quinto comma, all’articolo 9, all’articolo 10, all’articolo 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, all’articolo 12, all’articolo 13, all’articolo 14, all’articolo 15, all’articolo 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

 3. A coloro che sostengono gli esami di Stato disciplinati dal presente decreto, e che siano in possesso della laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe n. 46/S, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4 e all’articolo 6, primo comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

 È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Roma, 19 ottobre 2001

 Il Ministro: Moratti Visto, il Guardasigilli: Castelli

 Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 20